A.S.T.VV.F.

ASSOCIAZIONE SPECIALISTI TELECOMUNICAZIONI VIGILI DEL FUOCO

 

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE --ANTONELLI DANIELE ( CENTRO TLC TOSCANA) .... V.PRESIDENTE SALVATORE TORNATORE ( CENTRO TLC SARDEGNA ) ......CONSIGLIERE ALFIO CASTRO ( CENTRO TLC SICILIA )

 

 

 

L'Associazione nasce nell'anno 2005 e ragruppa tutto il personale dell'area specialisti TLC . Essa rappresenta tutto il personale per i problemi in campo nazionale . E' un momento di aggregazione che porta ad una crescita della struttura che scaturisce da uno scambio di professionalita' ed esperienze .

 

FINALMENTE ABBIAMO UNA PRIMA RISPOSTA ALLE ANNOSE RICHIESTE EFFETTUATE ALL'AMMINISTRAZIONE .

IL NOSTRO PERSONALE S.A.T.I. DEI CENTRI TLC POTRA' INDOSSARE IL VESTIARIO VVF ED HA UN PROPRIO FREGIO UFFICIALE DA METTERE AL BRACCIO .

LA CIRCOLARE

E QUESTI SONO I FREGI DA BRACCIO

Associazione Specialisti Telecomunicazioni Vigili del Fuoco

STATUTO ASSOCIAZIONE SPECIALISTI TELECOMUNICAZIONI VIGILI DEL FUOCO

Si conviene e stipula quanto segue :
1) I Signori sopra citati dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono , un’associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, denominata A.S.T.VV.F. (Associazione Specialisti Telecomunicazioni Vigili del Fuoco) al fine di raggiungere gli obbiettivi di cui allo Statuto qui allegato ed al quale fanno espresso rinvio e richiamo .
2) Viene nominato Presidente il Sig. Daniele ANTONELLI e Vice Presidente il Sig. Salvatore TORNATORE presso la cui sede di servizio di Firenze viene eletta la sede dell’Associazione .Tale nomina avrà durata fino all’assemblea che provvederà alla nomina degli organi statutari ed alla indicazione della sede dell’Associazione.
3) L’Associazione è retta dallo Statuto composto di n. 11 articoli che, firmato ai sensi di legge dai comparenti si allega sotto la lettera “A” al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale .
4) Al Presidente è conferita la legale rappresentanza dell’Associazione .
5) Le spese di registrazione sono a carico dell’Associazione .

Allegato “A”
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

1) E’ costituita l’associazione “ A.S.T.VV.F. “ (Associazione Specialisti Telecomunicazioni Vigili del Fuoco )
Viene effettuata una Associazione di Lavoratori del servizio telecomunicazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha lo scopo di diffondere l’importanza del ruolo delle comunicazioni nel soccorso, di promuovere le attività ed il ruolo del C.N.VV.F. nella pubblica opinione, nonché di valorizzare la professionalità degli specialisti e dei tecnici appartenenti alle strutture TLC del C.N.VV.F. In ispirazione ed attuazione dei principi costituzionali, l’A.S.T. si propone tra latro di contribuire, con ogni strumento di legge, alla tutela dell’attività e del ruolo degli specialisti e tecnici TLC del Corpo Nazionale dei VV.F. e più in generale alla valorizzazione della professionalità degli aderenti all’interno del Corpo, all’attuazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della costituzione, essendo il riconoscimento delle migliori professionalità dell’amministrazione diretta attuazione di tale principio costituzionale.
Possono aderire all’Associazione sia il personale operativo specialista , i funzionari che gli appartenenti al ruolo S.A.T.I. del Servizio telecomunicazioni del Corpo Nazionale dei VV.F.
2) L’Associazione si propone di tutelare con ogni strumento di legge, i diritti e le posizioni soggettive, di qualsiasi natura degli aderenti.
3) L’associazione può, al fine di perseguire detti scopi ed a titolo di mero esempio, promuovere, in genere, ogni tipo di azione giudiziaria, o di intervenire in essa, e specificamente, sempre a titolo di esempio promuovere azioni di risarcimento danni, in sede civile, o dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, interferire nei giudizi civili anche in fase cautelare ed ex art. 700 C.P.C.; promuovere a partecipare alla contrattazione delle situazioni soggettive riguardanti gli aderenti nelle sedi competenti; promuovere ricorsi o procedure di infrazione in sede comunitaria ; costituirsi parte civile nelle eventuali procedimenti penali; effettuare istanze, presentare memorie difensive; richiedere atti e documenti ed estrarne copia; promuovere azioni esecutive od intervenire in esse; promuovere convegni e manifestazioni; il tutto a migliore tutela dei propri associati e nel rispetto dei principi e dei valori ispiratori dell’associazione.
4) L’associazione non ha scopo di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

SOCI

5) Possono a tal fine aderire tutti i vigili del fuoco , funzionari e personale di supporto tecnico facenti parte del servizio telecomunicazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6) Possono fornire adesione all’Associazione in qualità di soci onorari o di soci sostenitori, anche soggetti non compresi al precedente punto 5. Essi però non hanno diritto di partecipare alla scelta dei componenti del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per i soci onorari che siano anche soci fondatori.
7) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione per indegnità. L’espulsione per indegnità viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, di ufficio o su proposta di uno o più soci.
8) Le adesioni vengono vagliate dal Consiglio di Amministrazione . Non possono divenire soci i soggetti che non posseggono specchiata moralità, abbiano concorso con dolo o colpa grave in illeciti gestionali o siano stati condannati anche in primo grado per reati connessi all’esercizio delle funzioni ricoperte.

AMMINISTRAZIONE

9) L’associazione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di due anni. Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione viene elevato di un componente ogni trenta aderenti, oltre i cento aderenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione ne al Presidente. Il voto in assemblea può essere esercitato anche per posta o via e-mail , ma non è delegabile ad altri Soci.
10) L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno

FONDO COMUNE

11) Le quote associative saranno determinate dal consiglio di amministrazione, e costituiranno il fondo comune da destinarsi, in modo necessario e sufficiente al perseguimento degli scopi associativi e vengono determinate fino alla prima assemblea in euro 10,00 (dieci euro).

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